Regolamento
La federazione FEDFORM Veneto, adotta il seguente regolamento, in ogni sua parte, per perseguire gli scopi di cui all'art. 2 dello statuto:
Ogni federato si impegna a versare la quota associativa all'atto della accettazione in FEDFORM Veneto e successivamente entro e non oltre il mese di SETTEMBRE di ogni anno. Il mancato versamento comporta l'esclusione del federato dalla federazione.
Il consiglio direttivo può proporre, all'assemblea dei federati, che delibera a maggioranza, il versamento di ulteriori contributi, qualora questi siano necessari per far fronte alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione delle Federazione stessa.
Ogni residuo attivo di gestione verrà reimpiegato nella federazione medesima ed in nessun caso potr essere distribuito tra i federati.
Il consiglio direttivo, sentito il presidente potrà proporre all'assemblea una variazione (in aumento o diminuzione) sia della quota associativa che dei contributi spese di cui alla lettera b.
Ogni tipologia di spesa sostenuta, per perseguire fini di interesse comune di tutti i federati viene riconosciuta e saldata sulla base dei proventi percepiti al punto b. del presente regolamento.
FEDFORM Veneto, attraverso il consiglio direttivo, può incaricare professionisti per perseguire gli scopi di cui all'art. 2 del regolamento e per consulenze di carattere economico-legale-gestionale che di volta in volta potranno presentarsi.
FEDFORM Veneto si avvale di un collaboratore per il perseguimento degli scopi federali. Tale figura (con funzioni di coordinatore tecnico) può interagire con Regione Veneto in nome e per conto di FEDFORM Veneto. Il corrispettivo per tale attività verrà fissato di anno in anno e sarà ripartito tra i vari federati in proporzione al numero di progetti attivati da ogni ente. Eventuali altre richieste di consulenza privata saranno oggetto di contrattazione privata tra l'ente richiedente e il coordinatore tecnico.
La ripartizione delle spese di cui al punto precedente del presente regolamento si applicano in egual misura anche nel caso in cui l'attività del consulente abbia per oggetto le attività post-obbligo formativo e/o formazione continua. A tal proposito si precisa che l'importo concordato verrà in tal caso suddiviso tra i soli enti che svolgono attività formativa nei suddetti settori.
Eventuali richieste personali e di interesse del singolo federato saranno oggetto di contrattazione privata tra quest'ultimo e gli esperti del settore.
Il presidente e i membri del consiglio direttivo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito ed a loro sono riconosciute solo le spese di trasporto relative a spostamenti in nome e per conto di FEDFORM Veneto. In particolare sono ammessi al rimborso i biglietti del treno, classe Eurostar classe 2' e le spese relative a spostamenti con mezzi propri in misura non superiore ad 1/5 del costo benzina al km.
I membri dell'assemblea non potranno percepire alcun importo a qualsiasi titolo.
Ogni federato si impegna a trasmettere TRIMESTRALMENTE ai tecnici, individuati dal consiglio direttivo, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, l'ammontare delle spese sostenute per la gestione dei corsi in obbligo formativo. Si cerca in tal modo di evitare possibili riparametrazioni che andrebbero a colpire tutto il settore. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'immediata esclusione del federato dalla Federazione.
FEDFORM Veneto, potrà chiedere, per conto dei federati, i danni derivati da un eventuale riparametrazione del costo standard/h imputabile a chi si voglia, sia esso federato o no.
E' fatto espresso divieto di concorrenza sleale tra i federati. A tal proposito si cita la sentenza del Tribunale Civ. S. Maria Capua V. 18 agosto 2006: la c.d. vendita sottocosto configura un atto di concorrenza sleale (c.d. "dumping interno") qualora comporti il sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi, non giustificato dalle condizioni obiettive della produzione.
La sottoscrizione del modulo di adesione comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.
Ogni violazione del medesimo, con particolare attenzione riguardo il punto k comporta l'esclusione dalla federazione e la perdita dello status di federato.
Per ogni controversia competente il foro di Verona.